L'obbligo del POS, pur essendo stato introdotto già da parecchio tempo, non ha prodotto grandi risultati poiché finora era mancato un sistema sanzionatorio finalizzato ad incentivare l'uso della moneta elettronica.
Ora però dal 30 settembre u.s. il Governo ha inteso presidiare tale ennesimo obbligo a carico delle Categorie Professionali, tramite il rinvio ad una norma sanzionatoria già presente nel nostro Codice penale, ovvero l'articolo 693, la quale recita come segue: "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro" estendendola alle transazioni commerciali effettuate mediante la moneta elettronica, in quanto la disposizione è già stata depenalizzata a sanzione amministrativa.
La Commissione Fisco della FIMMG dopo aver analizzato gli aspetti di competenza sull’obbligo di dotazione del POS, non ritiene sussistano cause di esclusione tali da consentire al MMG di considerarsi esonerato dal nuovo adempimento, in considerazione soprattutto della specifica classificazione fiscale dell’attività svolta di libero professionista.
Tuttavia occorre far chiarezza sull’entità in termini economici del nuovo gravame.
Infatti, gli Istituti di credito e le società che gestiscono le transazioni in moneta elettronica, offrono ormai delle condizioni contrattuali per il POS praticamente a costo zero, attraverso le quali il costo per il professionista è rappresentato esclusivamente da una percentuale rispetto al valore della transazione (es. 2%).
Dunque, ipotizzando che, nell’ambito dell’attività certificativa a carattere libero professionale del MMG, le specifiche richieste di pagamenti tramite POS possano corrispondere ad un incasso totale annuo di Euro 1.000, il costo del POS per il MMG ammonterebbe a Euro 20 per anno.
Sicuramente un importo sostenibile, anche in considerazione del fatto che probabilmente molte prestazioni mediche continuerebbero ad essere oggetto di pagamento in contanti, data l’esiguità delle valorizzazioni previste.
La prevista sanzione di 30 euro verrebbe comminata a seguito di specifica denuncia, presso i competenti organi di Polizia Amministrativa, da parte di un paziente che ne faccia esplicita richiesta e che possa dimostrare che il rifiuto della transazione risulti effettivamente ingiustificato.
Commissione Fisco FIMMG